TARI - Comune di Stintino

Pagare la TARI

Servizio attivo

A chi è rivolto

Presupposto per l’applicazione della Tassa Rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice di detenzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. La Tari è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come ad esempio le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.

La Tassa Rifiuti è dovuta sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche. Per le utenze non domestiche, nel caso di produzione di rifiuti speciali o non assimilabili a quelli urbani, è preferibile contattare l'Ufficio Tributi per avere maggiori informazioni.

Si ricorda che il pagamento della tassa è obbligatorio, previsto dalla normativa statale e la mancata ricezione dell’avviso presso il domicilio non esonera il contribuente dal pagamento. Si invitano pertanto i cittadini che, per qualsiasi motivo, non abbiano ricevuto l’avviso di pagamento TARI presso il proprio domicilio a contattare l'Ufficio Tributi per informazioni e la consegna di un eventuale duplicato.

Come fare

Il pagamento può essere fatto con il modello PagoPA inviato dall’Ufficio Tributi assieme all’avviso di pagamento, con dettaglio degli importi da pagare.

Cosa serve

La TARI (Tassa Rifiuti) è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta esmaltimento di rifiuti e il servizio di spazzamento e lavaggio strade, a caricodell'utilizzatore. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull’intero territorio comunale.

Cosa si ottiene

Dal 1° gennaio 2014 con la Legge di Stabilità n.147 del 27.12.2013 (art.1, commi dal 639 al 704) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) che comprende anche la TARI (Tassa sui Rifiuti).

La legge n.160/2019 all’art. 1 comma 738 dispone l’abolizione della IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI. Pertanto dal primo gennaio 2020 la TARI non è più ricompresa all'interno della IUC. La norma non ha modificato l'impianto della TARI, pertanto i presupposti impositivi rimangono invariati e continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, regolamenti e delibere ad essa riconducibili. 

A decorrere dall'anno 2020 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la deliberazione n. 443/2019 ha introdotto il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), il quale reca le disposizioni e i criteri per la determinazione delle entrate tariffarie per l’erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, finalizzato alla determinazione delle tariffe da applicare. Con la Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 di ARERA e s.m.i. è stato approvato il nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, che introduce modifiche e correttivi al precedente MTR-1.

La TARI (Tassa Rifiuti) è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti e il servizio di spazzamento e lavaggio strade, a carico dell'utilizzatore. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull’intero territorio comunale. Principalmente può essere suddivisa in due macro categorie, la prima riferita alle utenze domestiche e la seconda alle utenze non domestiche.

Utenze Domestiche: sono riconducibili alle utenze domestiche i rifiuti prodotti nelle abitazioni quali ad esempio scarti e resti di cibo, imballaggi e contenitori di alimenti e bevande (plastica, vetro, metalli, cartone), sfalci d'erba e potature di giardini (in piccole quantità), indumenti usati ecc.., conferibili negli appositi contenitori nei giorni stabili con la modalità porta a porta. In quantità limitate possono essere smaltiti anche i cosiddetti "Ingombranti", quali ad esempio vecchi elettrodomestici, mobilio, materassi ecc.., conferibili solo previo appuntamento da fissare col Gestore e nei giorni con esso stabiliti (vedi la sezione dedicata per dettagli). 

Utenze non domestiche: sono riconducibili alle utenze non domestiche i rifiuti prodotti dalle attività produttive assimilabili ai rifiuti domestici. Sono assimilabili ai rifiuti domestici scarti e resti di cibo, imballaggi e contenitori di alimenti e bevande (plastica, vetro, metalli, cartone) ecc.. Sono esclusi i rifiuti speciali e pericolosi per i quali occoro procedimenti complessi e diversi per il loro smaltimento.

Determinazione della Tariffa

Dall'anno 2020 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha introdotto il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), il quale reca le disposizioni e i criteri per la determinazione delle entrate tariffarie per l’erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, finalizzato alla determinazione delle tariffe da applicare. I criteri di calcolo utilizzati nel MTR fanno uso di complesse formule (anche di matematica finanziaria), non facilmente comprensibili dal fruitore finale del servizio, analizzando in modo dettagliato tutto il ciclo integrato per la raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il MTR possiamo definirlo come un'evoluzione del Metodo Normalizzato definito dal D.P.R. n. 158 del 1999 (sul quale si basa), adeguandolo ai principi di gestione odierna, tenendo conto di tutte le spese, investimenti (ammortamenti, smobilizzi, capitalizzazioni ecc.) e proventi (derivanti dalla vendita dei prodotti riciclabili quali vetro, plastica, metalli, organico ecc.) sostenuti nel ciclo integrato dei rifiuti.

Una volta determinato il costo totale del servizio per l'anno di riferimento, occorre determinare le tariffe. Le tariffe altro non sono che la ripartizione del costo del servizio su tutti gli utenti. La ripartizione avviene utilizzando i criteri previsti nel Metodo Normalizzato definito dal D.P.R. n. 158 del 1999. Il Metodo Normalizzato ha suddiviso la tariffa in due componenti principali: parte fissa composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. La ripartizione delle due componenti avviene con l'utilizzo di coefficienti, suddivisi in base alla tipologia di utenza, Ka (coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare) Kb (coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare) per le utenze domesticheKc (coefficiente potenziale di produzione) e Kd (coefficiente di produzione Kg/mq anno) per le utenze non domestiche, determinati nell'allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999. Le componenti Ka Kb (utenze domestiche) sono suddivise in base al numero degli occupanti/componenti il nucleo familiare e vanno da "1" fino a "6 o più". Le componenti Kc Kd (utenze non domestiche) sono suddivise in base al tipo di attività svolta/natura dell'occupazione ed attualmente sono state codificate 30 attività. Per le attività non ricomprese nell'elenco di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, si procede per analogia. I coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd sono scaturiti da studi approfonditi effettuati dagli esperti incaricati dal Governo, suddividendo l'Italia in tre aree Nord Centro e Sud.

Stabiliti i coefficienti K (a,b,c,d), gli stessi verranno utilizzati per determinare le due componenti (parte fissa e parte variabile) delle tariffe per l'anno di riferimento. La Tassa Rifiuti per l'utente finale è costituita dalla somma delle due componenti. Avremo pertanto:

Utenza Domestica: 

  • Parte fissa: determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti: €/mq. x superficie in mq.
  • Parte variabile: determinata in relazione al numero degli occupanti. Gli importi sono determinati per 6 casistiche che vanno da "1 occupante" fino a "6 occupanti o più".

Utenza NON Domestica: 

  • Parte fissa: determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base del coefficiente potenziale di produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158: €/mq. x superficie in mq.
  • Parte variabile: determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base del coefficiente di produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158: €/mq. x superficie in mq.

Da quanto fin qui esposto, ne consegue che il calcolo della Tassa Rifiuti cerca di ripartire nel modo più equo possibile i costi della raccolta rifiuti, applicando per le utenze domestiche una proporzionalità tra gli occupanti e la superficie dell'immobile, mentre per le utenze non domestiche la suddivisione è effettuata in base alla tipologia di attività ed il potenziale di produzione di rifiuti che la stessa può avere. 

Riduzioni

Sono previste delle riduzioni della TARI che possono agire sulla tariffa, sulla superficie o per fasce di reddito, a seconda della tipologia dell'utenza (domestica e non domestica) e di specifiche condizioni.

Agevolazione TARI - fondi comunali

Le agevolazioni sono previste dall'articolo 25 del vigente Regolamento TARI, sono finanziate attraverso apposite autorizzazioni di spesa e la copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Il limite di spesa viene determinano annualmente dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe.

I bandi per le agevolazioni vengono pubblicati annualmente, con le modalità di accesso e la relativa modulistica e sono validi solo per l'anno d'imposta a cui si riferiscono.

NON sono valide le domande presentate prima della pubblicazione dell'apposito bando e quelle presentate oltre la scadenza. La pubblicazione del bando avviene nell'albo pretorio del Comune e ne viene data notizia con apposito avviso sul sito istituzionale.

Bonus Sociale per i Rifiuti

Il Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, all'art. 57-bis comma 2. ha introdotto la possibilità di accesso a condizioni tariffarie agevolate per gli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'ARERA con propri provvedimenti, definirà le modalitàattuative sulla base dei principi e dei criteri individuati con D.P.C.M. da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (entro il 23/04/2020).

Attualmente non sono ancora state definite le modalità operative per la richiesta del bonus, si rimane in attesa dell'approvazione dei provvedimenti da parte di ARERA e del Presidente del Consiglio.

Utenze non domestiche:

  • La tariffa è ridotta a consuntivo nei confronti delle utenze non domestiche, per la quota variabile del tributo in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. La riduzione deve essere richiesta annualmente dallinteressato, compilando lapposito modulo, entro il 31 gennaio dellanno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso (attestazione del riciclo, formulari, MUD o documentazione equivalente). La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
  • riduzione delle superfici tassabili nel caso di una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo (produzione di soli rifiuti speciali), la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando allintera superficie su cui lattività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel regolamento TARI vigente.

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta.

Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Come richiedere le riduzioni

Le riduzioni sopra descritte devono sempre essere richieste dal contribuente, presentando la dichiarazione ai fini TARI (per utenze domestiche o non domestiche) scaricabile dalla sezione Modulistica Ufficio Tributi. La dichiarazione ha validità anche per gli anni successivi e deve essere presentata entro 30 giorni dalla richiesta di riduzione. Dovrà essere presentata la dichiarazione ai fini TARI anche per il venir meno delle condizioni di riduzione, sempre entro 30 giorni.

Per le Utenze non domestiche che usufruiscono della riduzione per avvio a riciclo (direttamente o tramite soggetti autorizzati), la dichiarazione andrà presentata solo il primo anno, mentre per gli anni successivi basterà la presentazione della documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

N.B. è a carico dell'utente dimostrare la sussistenza dei requisiti per usufruire delle suddette agevolazioni. La mancata dimostrazione e la mancata presentazione della dichiarazione TARI comportano la non applicazione della riduzione.

Tempi e scadenze

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 01/07/2024 sono state stabilite, per l'anno 2024, le seguenti scadenze per il pagamento della TARI:

Rata n.

Scadenza

unica

31 agosto 2024

1

31 agosto 2024

2

30 settembre 2024

3

31 ottobre 2024

4

30 novembre 2024

5

31 dicembre 2024

Accedi al servizio

Puoi ottenere informazioni sul servizio prenotando un appuntamento presso gli uffici.

Condizioni di servizio

Normativa di riferimento

  • Legge 68/2014
  • Legge 147/ 2013
  • DPR 158/1999
  • Atti e Regolamenti comunali sulla TARI.
Condizioni di servizio

Pagina aggiornata il 03/09/2024

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri